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La gestione dell’Enasarco all’interno della Procedura GAMMA Evolution
il Gamma Evolution è predisposto per poter gestire in modo completo la gestione degli AGENTI dal calcolo delle provvigioni fino all’attivazione del calcolo dell’ENASARCO e del FIRR.
L’Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio) é un ente previdenziale specifico per i Rappresentanti e gli Agenti di Commercio.
La previdenza gestita da Enasarco rappresenta un caso unico in Italia dal momento che essa è integrativa rispetto al trattamento pensionistico Inps (dove gli agenti versano presso la gestione artigiani e commercianti) ma al tempo stesso obbligatoria, a differenza della comune previdenza complementare. I rappresentati e gli agenti di commercio sono pertanto obbligati a versare i contributi verso due enti, l’Inps e l’Enasarco per l’appunto. Il riconoscimento di questo status particolare del Fondo risale alla legge 613/1966.
Sono obbligati verso l’Enasarco gli agenti ed i rappresentanti di commercio di cui all’articolo 1742 e 1752 del codice civile che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. Vi rientrano anche gli agenti italiani che operano all’estero per conto di preponenti italiane. L’iscrizione è obbligatoria per gli agenti che svolgono l’attività sia in forma individuale che societaria, qualunque sia la forma giuridica assunta, ma che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. I soci che non svolgono attività di agenzia, anche se illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, non sono tenuti all’iscrizione.
I soggetti sopra indicati sono obbligati, come per la previdenza obbligatoria, al versamento di un contributo al Fondo. Il contributo all’Enasarco si calcola su “tutte le somme dovute a qualsiasi titolo” all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (le provvigioni maturate, anche se non ancora pagate, le somme corrisposte a titolo di concorso o rimborso spese, i premi di produzione, le indennità di mancato preavviso ecc.). Sono escluse le somme documentate e anticipate dall’agente in nome e per conto della controparte.
Il contributo al fondo previdenza è stabilito per il 2015 nella misura del 14,65%, la metà a carico del preponente e l’altra metà a carico dell’agente ed è versato integralmente dal mandante, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell’agente. L’aliquota salirà progressivamente ogni anno sino a raggiungere dal 2020 il 17%.